Concorrenza sleale ex dipendente: quali sono i comportamenti scorretti e cosa dice la legge

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Uno dei motivi più frequenti, che determina la sospensione definitiva del rapporto di lavoro, è la concorrenza sleale dell’ex dipendente, un argomento molto delicato, sul quale la legge non è molto chiara, se si considera la sua eterogeneità, che analizzeremo in seguito.

Attualmente il mercato del lavoro induce di frequente a casi di migrazione di risorse umane “qualificate” da un’impresa all’altra, come sono frequenti i casi in cui dipendenti strategici si mettono in proprio, o intraprendendo un’attività in concorrenza con quella dell’ex datore di lavoro, o aprendo partite IVA in qualità di soci di altre aziende.

In entrambi i casi si può parlare di potenziali comportamenti sleali a danno dell’ex datore di lavoro, soprattutto considerando che l’ex dipendente ha dalla sua un materiale informativo “scottante”, che riguarda le informazioni sulla clientela, le condizioni di vendita, gli elenchi fornitori, ma anche le strategie interne, le tecniche di vendita, i documenti tecnici, i principi di marketing dell’azienda nella quale lavorava prima di migrare altrove.

Quando la concorrenza sleale costituisce reato

Ma quali sono i comportamenti sleali dell’ex dipendente in base ai quali si può chiedere ricorso alla legge? Spieghiamo anzitutto che possono essere varie le situazioni per le quali il datore di lavoro può esigere supporto legale. Analizziamole alcune:

  • se viene contraffatto il proprio marchio, utilizzandone segni distintivi identici ma anche semplicemente simili, allora si sta assistendo al primo, e più comune, caso di comportamento scorretto, sia che il brand venga fondato dall’ex dipendente sia che egli assuma un ruolo societario minore all’interno dell’azienda concorrente;
  • imitare esteriormente un prodotto, già ben individualizzato nelle sue caratteristiche, laddove appunto la forma esterna non ne giustifichi la funzionalità, anche in questo caso si può far ricorso alla legge, perché il successo del prodotto stesso sul mercato dipende soprattutto dalla sua unicità, tutelata dalla giurisprudenza;
  • il dumping interno è la vendita sottocosto dei propri prodotti: se un ex dipendente si propone sul mercato, cercando di sottrarre clienti all’ex datore di lavoro con questo artificioso abbattimento dei prezzi, laddove non sia giustificato dalle condizioni di produzione, è ovvio che ci troviamo di fronte ad un caso estremo e perseguibile di concorrenza sleale;
  • sfruttare le conoscenze di un agente, per sottrarre dati e clienti all’ex datore di lavoro, è comportamento perseguibile, perché si viola il patto di non concorrenza, che viene stipulato al momento del contratto;
  • sfruttare informazioni aziendali, per nuocere l’attività nella quale si è prestato il proprio contributo, viola il segreto professionale, che generalmente viene protetto dal contratto di lavoro, quindi il consiglio è quello di introdurre nella stesso una clausola che ne garantisca il contenuto in qualsiasi momento e condizione;
  • non è affatto corretto professionalmente da parte di un ex dipendente, in base all’ex art. 2598, n. 3, c.c., indurre la clientela di una società scorporata a credere che i prodotti della sua ex azienda siano di proprietà della nuova nella quale presta servizio, comportamento che viene adottato per sottrarre una clientela già fidelizzata;
  • anche appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato, ossia della clientela dei concorrenti, sfruttando gli sforzi organizzativi e gli investimenti di carattere pubblicitario dell’ex datore di lavoro, significa non sostenere alcuno costo per lanciare la propria attività, il che costituisce concorrenza parassitaria perseguibile legalmente.

Cosa dice la legge

La legge, in merito, si struttura in fonti normative assolutamente eterogenee: sull’argomento preso in esame se ne discute nella Costituzione, nel Codice Penale, nello Statuto dei Lavoratori, nel Codice Civile e  nel Codice della Proprietà Industriale, quindi è alquanto difficile, in base alla casistica, interpretare ogni singola vicenda.

A tutela dell’ex dipendente i precetti costituzionali di libertà del lavoro (art.4 Cost.) e di iniziativa economica (art.41 Cost.), ma anche la legge sulla privacy e lo Statuto dei Lavoratori per quanto concerne la raccolta, e le sue modalità, delle prove sui fatti denigratori o sugli abusi di segreto aziendale, comprovabili solo mediante registrazioni audio-video, o accedendo all’account email aziendale dell’ex dipendente.

A tutela dell’ex datore di lavoro, invece, ecco a quali articoli fare riferimento:

  • si parte dall’articolo 2105 c.c. che riguarda il dovere di fedeltà del dipendente in costanza di rapporto, gli artt.98-99 CPI che tutelano le informazioni aziendali riservate, la cui indebita divulgazione, è lesiva del divieto di rivelazione di segreto professionale penalmente sanzionato dall’art.622 c.p.
  • l’ex art. 2598 n.3. c.c., che coinvolge direttamente il concorso del nuovo datore di lavoro nell’inadempimento dell’obbligo di fedeltà dell’ex dipendente, laddove il nuovo datore di lavoro voglia carpire informazioni aziendali riservate del “vecchio” datore di lavoro. L’articolo 2598 fa riferimento anche ai comportamenti denigratori, e quindi lesivi, laddove vengano diffuse notizie e informazioni false sull’attività e i prodotti commercializzati dell’ex datore di lavoro.
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