Uno dei motivi più frequenti di cessazione del rapporto di lavoro è la concorrenza sleale da parte di un ex dipendente. Questo tema è molto delicato e la legge non sempre è chiara a causa della sua complessità, che esamineremo di seguito.
Nel mercato del lavoro attuale, è comune che risorse umane qualificate migrino da un’azienda all’altra. Spesso, dipendenti strategici decidono di mettersi in proprio o di avviare un’attività concorrente con quella del loro ex datore di lavoro, oppure di diventare soci di altre aziende.
In entrambi i casi, possono verificarsi comportamenti sleali nei confronti dell’ex datore di lavoro, soprattutto se l’ex dipendente possiede informazioni riservate riguardanti clienti, condizioni di vendita, fornitori, strategie interne, tecniche di vendita, documenti tecnici e principi di marketing dell’azienda precedente.
Quando la concorrenza sleale costituisce reato
Quali sono i comportamenti sleali dell’ex dipendente che possono portare a un’azione legale? Esaminiamo alcune situazioni in cui il datore di lavoro può richiedere supporto legale:
- Contraffazione del marchio: Utilizzare segni distintivi identici o simili a quelli del proprio marchio è un comportamento scorretto. Questo vale sia se il marchio viene fondato dall’ex dipendente sia se questi assume un ruolo societario minore in un’azienda concorrente.
- Imitazione di prodotti: Imitare l’aspetto esteriore di un prodotto ben identificato, dove la forma esterna non giustifica la funzionalità, è perseguibile legalmente. Il successo del prodotto sul mercato dipende dalla sua unicità, che è tutelata dalla legge.
- Dumping interno: Vendere prodotti sottocosto per sottrarre clienti all’ex datore di lavoro è un caso estremo di concorrenza sleale se non giustificato dalle condizioni di produzione.
- Sfruttamento delle conoscenze: Utilizzare le conoscenze acquisite come agente per sottrarre dati e clienti all’ex datore di lavoro viola il patto di non concorrenza, stipulato al momento del contratto.
- Sfruttamento di informazioni aziendali: Usare informazioni riservate per danneggiare l’attività precedente viola il segreto professionale. È consigliabile inserire nel contratto di lavoro una clausola che garantisca la protezione di tali informazioni.
- Induzione in errore della clientela: Indurre la clientela a credere che i prodotti della nuova azienda siano quelli della vecchia è scorretto e violazione dell’art. 2598, n. 3, c.c.
- Appropriazione del mercato: Appropriarsi della clientela dell’ex datore di lavoro sfruttando i suoi sforzi organizzativi e pubblicitari costituisce concorrenza parassitaria.
Cosa dice la legge
La normativa sulla concorrenza sleale è eterogenea, includendo disposizioni della Costituzione, del Codice Penale, dello Statuto dei Lavoratori, del Codice Civile e del Codice della Proprietà Industriale. Ciò rende difficile interpretare ogni singolo caso.
A tutela dell’ex dipendente:
- Art. 4 e art. 41 della Costituzione: Libertà del lavoro e iniziativa economica.
- Legge sulla privacy e Statuto dei Lavoratori: Modalità di raccolta delle prove su abusi di segreto aziendale, tramite registrazioni audio-video o accesso all’email aziendale dell’ex dipendente.
A tutela dell’ex datore di lavoro:
- Art. 2105 c.c.: Dovere di fedeltà del dipendente durante il rapporto di lavoro.
- Artt. 98-99 CPI: Protezione delle informazioni aziendali riservate.
- Art. 622 c.p.: Divieto di rivelazione di segreto professionale.
- Art. 2598 n.3 c.c.: Concorso del nuovo datore di lavoro nell’inadempimento dell’obbligo di fedeltà dell’ex dipendente e comportamenti denigratori.